Sez. 3, Sentenza n. 4583 del 22/02/2008 (Rv. 602166 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rito locatizio - Divieto di nuove eccezioni - Portata - Introduzione di un nuovo tema d'indagine - Conseguenza - Violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro la preclusione in appello dell'eccezione nuova, relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, ma tali da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo "ex adverso" affermato, abbia introdotto nel giudizio di secondo grado un nuovo tema di indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia, con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata rilevando che, a fronte di una domanda avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di locazione relativo a due distinte unità immobiliari, autonome e destinate ad uso di stabile e duratura dimora, con conseguente applicazione alle stesse delle norme sull'equo canone, la corte di merito aveva consentito all'appellante locatore, contumace in primo grado, di eccepire che i detti immobili appartenevano, quali pertinenze, ad un più ampio complesso immobiliare - villa, parco e piscina - di cui i ricorrenti potevano liberamente usufruire, il che rendeva assimilabile l'oggetto delle locazioni ad un bene - villa di pregio - non rientrante tra quelli sottoposti alla normativa sull'equo canone, ed aveva, altresì, fondato la propria decisione su tale eccezione e sulle prove documentali allegate al ricorso in appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)