Sez. 3, Sentenza n. 15164 del 16/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224453 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Denunzie obbligatorie in tutto o in parte infedeli - Reato di cui all'art. 37 legge n. 689 del 1981 - Soglia di evasione - Natura - Condizione oggettiva di punibilità.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
La condizione che dal fatto derivi una evasione mensile non inferiore a cinque milioni di lire per la configurabilità del reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che punisce il datore di lavoro che omette registrazioni o denuncie obbligatorie o esegue denunzie false al fine di evadere i contributi previdenziali, costituisce una condizione oggettiva di punibilità, atteso che inerisce ad un limite quantitativo dell'evento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)