diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3098 del 05/11/2015 Ud. (dep. 25/01/2016) Rv. 265938 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento IVA - Soglia di punibilità - Natura giuridica - Condizione obiettiva di punibilità - Esclusione - Elemento costitutivo del reato - Configurabilità - Conseguenza - Mancata integrazione - Formula assolutoria - "Perché il fatto non sussiste" - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265938-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Nel reato di omesso versamento di IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, il superamento della soglia di punibilità - fissata, in 250.000 euro, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, in 250.000 euro - non configura una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste". (In motivazione, la Corte ha precisato che l'integrazione della soglia non dipende, infatti, da un evento futuro ed incerto ma dallo stesso comportamento dell'agente che, con una condotta omissiva, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/10/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)