Sez. 5, Sentenza n. 19119 del 16/03/2004 Cc. (dep. 23/04/2004) Rv. 227749 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Furto di energia elettrica - Sorpresa nell'atto di manomettere il contatore - Necessità per la sussistenza della flagranza - Esclusione - Effettivo utilizzo dell'energia - Sufficienza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA
In tema di furto di energia elettrica, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, non si richiede che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi, assumendo invece rilievo l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 384 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)