Sez. 3, Sentenza n. 1340 del 24/04/1969 (Rv. 340047 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - APPLICABILITA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - APPLICABILITA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA.*
Nella previsione normativa dell'art.2953 cod.civ. deve ritenersi compresa anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contiene tuttavia, la statuizione sulla responsabilita del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra precisione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinche sia resa attuabile la condanna gia pronunziata con la precedente sentenza sull'an debeatur. Pertanto, una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito, l'Azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, non piu alla prescrizione breve di cui all'art.2947 cod.civ., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod.civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna e divenuta irrevocabile. (V.3378-68, massima n.336424 1870-67, massima n.328794).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)