Sez. 1 - , Ordinanza n. 4338 del 20/02/2020 (Rv. 657064 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Benefici per le vittime del terrorismo - Procedimento speciale ex artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 - Ambito temporale di applicazione - Termine decadenziale semestrale - Domande successive - Giudizio ordinario - Necessità - Conseguenze in tema di impugnazione - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge; ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ex art. 11 cit., è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell'art. 12 cit., dovendo la domanda essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l'appello. (Fattispecie relativa a giudizio introdotto nel 2017).
Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 11 CORTE COST., Legge 03/08/2004 num. 206 art. 12, Legge 20/10/1990 num. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)