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Sez. L, Sentenza n. 2994 del 07/02/2011 (Rv. 615990 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Speciale elargizione alle vittime di attentati terroristici - Procedimento speciale previsto dagli artt. 11 e 12 della legge n. 260 del 2004 - Ambito di applicazione - Caratteristiche - Temporaneità della previsione - Mancanza dei presupposti - Conseguenza - Esperibilità della tutela in via ordinaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615990-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge n. 260 del 2004 hanno previsto per il riconoscimento dei relativi benefici, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità (e il suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento, caratterizzato da estrema concentrazione - dovendo svolgersi in uno o due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque gioni, al termine delle quali la causa è decisa entro quattro mesi - ed impugnabilità della relativa sentenza solo in cassazione, che deve essere instaurato entro il termine di sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere, al di fuori di questa ipotesi, che la domanda debba essere fatta valere con le forme ordinarie attesa l'incompatibilità della procedura speciale con l'esigenza di accertare, nel giudizio, la dipendenza dell'infermità o del decesso dalla matrice terroristica.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 11 CORTE COST., Legge 03/08/2004 num. 206 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)