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Sez. 3, Sentenza n. 13755 del 20/09/2002 (Rv. 557481 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Condizioni - Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici - Trasferimento in altra residenza, dimora o domicilio già noti o conoscibili dal notificante - Nullità della notificazione.
Stato
decisa il 2002-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557481-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE

La validità della notificazione eseguita nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, o nel luogo dell'ufficio, dell'industria o del commercio, per mere difficoltà di ordine materiale, ovvero per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dal precedente art. 139. Ne consegue che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla quando questi si sia trasferito altrove ed il notificante ne conosca (come nella specie), ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa, a norma dell'art. 139 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)