Sez. 3, Sentenza n. 16941 del 11/11/2003 (Rv. 568061 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Luogo di residenza o dimora effettiva del destinatario - Rilevanza esclusiva - Residenza anagrafica - Rilevanza meramente presuntiva - Conseguenze in tema di notifica - Avvenuto trasferimento presso il luogo di residenza effettiva già noto o conoscibile dal destinatario - Notifica effettuata presso la residenza anagrafica - Validità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Ai fini della legittimità della notifica presso l'abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l'ultima residenza anagrafica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)