Sez. L, Ordinanza n. 26238 del 08/10/2024 (Rv. 672586-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Licenziamento per ritorsione - Nullità - Per ogni tipologia di contratto di lavoro - Sussistenza - Contratti per l'assunzione di personale ex art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000 - Carattere fiduciario - Irrilevanza - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
La natura ritorsiva del licenziamento ne comporta l'abusività, e quindi la nullità, con riferimento a ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza esclusione dei contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000, non rilevando l'eventuale loro particolare carattere fiduciario, da valutarsi peraltro tenendo conto della specifica attività e delle modalità di svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità del licenziamento di un dipendente, assunto ex art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, intimatogli per aver partecipato, in una sola occasione e senza prendere parola, al congresso di un partito politico, condotta ritenuta invece legittima in quanto esercizio di una libertà costituzionalmente garantita).
Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)