Sez. L, Sentenza n. 24347 del 01/12/2010 (Rv. 615305 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamenti discriminatori - Art. 3 della legge n. 108 del 1990, che estende l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Licenziamenti nulli per illiceità del motivo - Licenziamenti per rappresaglia - Inclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento, l'art. 3 della legge n. 108 del 1990, che estende ai licenziamenti nulli - in quanto discriminatori, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300 del 1970 - le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 della medesima legge n. 300 del 1970, qualunque sia il numero dei dipendenti ed anche a favore dei dirigenti, deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per illiceità del motivo determinante ed, in particolare, a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o di rappresaglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)