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Sez. 3, Sentenza n. 46480 del 13/07/2017 Cc. (dep. 10/10/2017) Rv. 270909 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Intervento edilizio di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), TUE - Opere soggette a permesso di costruire ante d.lgs. n. 222 del 2016 - Sufficienza della S.C.I.A. c.d. ordinaria nella vigenza della nuova disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270909-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) TUE, che nella vigenza della disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, erano soggetti a permesso di costruire, non è sufficiente la c.d. S.C.I.A. ordinaria, bensì la c.d. super-S.C.I.A. di cui all'art. 23 TUE, come modificato dal d.lgs. n. 222 del 2016, non essendo queste ultime due figure sovrapponibili, differendo per struttura, contenuto e forma procedurali.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23, Decreto Legisl. 25/11/2016 num. 222 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)