Sez. 3, Sentenza n. 12917 del 04/12/1992 (Rv. 479888 - 01)
Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o o riassunzione | "Translatio iudicii" davanti al giudice competente - Notifica della citazione in riassunzione entro il termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente - Mancata iscrizione a ruolo - Estinzione del processo - Esclusione.
Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o o riassunzione
Avvenuta la "translatio iudicii" davanti al giudice competente con la notifica della citazione in riassunzione prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione a ruolo non comportà l'estinzione del processo a norma del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., venendo il processo a trovarsi in una situazione di quiescenza ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato e potendo essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente, già adito con la precedente tempestiva riassunzione ai sensi del primo comma della citata norma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)