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Sez. 2, Sentenza n. 16688 del 06/11/2003 (Rv. 567939 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Translatio iudici - Riassunzione tempestiva dinanzi al giudice dichiarato competente - Mancata iscrizione a ruolo della causa - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Configurabilità - esclusione-.
Stato
decisa il 2003-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567939-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Qualora sia avvenuta la translatio iudicii dinanzi al giudice dichiarato competente con citazione in riassunzione notificata nel termine perentorio stabilito dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione della causa a ruolo non determina l'estinzione del giudizio ex art. 307 terzo comma cod. proc. civ., tenuto conto che il processo, venendosi a trovare in una situazione di quiescenza ai sensi dell'art. 307 primo e secondo comma cod. proc. civ., può essere riassunto dinanzi al giudice dichiarato competente e già adito con la precedente riassunzione. Ne consegue che - per il richiamo all'art. 307 cod. proc. civ. formulato dall'art. 347 cod. proc. civ. in tema di forme e termini per la costituzione nel giudizio di appello - non trova applicazione la sanzione dell'improcedibilità di cui all'art. 348 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella di cui alla legge 353/1990), sicché l'appello, non iscritto a ruolo ma tempestivamente riassunto dinanzi al giudice competente, può essere ancora riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)