Sez. 3, Sentenza n. 3988 del 02/04/1992 (Rv. 476516 - 01)
Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - Di obbligazioni pecuniarie | Provvigioni spettanti al mediatore - Pagamento nel domicilio del creditore - Determinazione in tale luogo del "forum destinatae solutionis".
Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - Di obbligazioni pecuniarie
La disposizione dell'art. 1182 comma terzo cod.civ. secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore - e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ex art. 20 cod.proc.civ. - si applica anche nel caso di crediti per provvigioni spettanti ad un mediatore, i quali pur non essendo ancora fissati in una determinata somma, possono essere determinati in base ad elementi certi secondo quanto stabilito dal contratto o in mancanza dagli usi, ancorché non risulti dagli atti la prova dell'ammontare del contratto concluso con l'intervento del mediatore, in quanto l'acquisizione al giudizio degli affari conclusi attiene alla prova degli elementi costitutivi della domanda, mentre ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis" è sufficiente individuare il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, indipendentemente dalla sua concreta esistenza e dal suo concreto ammontare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)