Sez. 1, Sentenza n. 5627 del 08/06/1999 (Rv. 527186 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Domicilio del creditore - Conseguenze in tema di competenza territoriale - Fattispecie in tema di obbligazione pecuniaria sorta in base a titolo giudiziale.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
La prestazione oggetto di un'obbligazione pecuniaria sorta, in base a titolo giudiziale, per un credito liquido ed esigibile va eseguita, ai sensi degli artt. 1182 terzo comma cod. civ., presso il domicilio del creditore, con conseguente radicamento della competenza del giudice di quel luogo, ex art. 20 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)