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Sez. 2, Sentenza n. 211 del 28/01/1971 (Rv. 349630 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - CHIUSOSI PER AMNISTIA - VALORE NEL GIUDIZIO CIVILE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349630-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - CHIUSOSI PER AMNISTIA - VALORE NEL GIUDIZIO CIVILE - SUSSISTENZA.*

In base al principio dell'unita della funzione giurisdizionale le prove raccolte nel procedimento penale con le garanzie di legge, ancorche sia intervenuta l'amnistia, ben possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento, circa la sufficienza di tali prove e la superfluita di ulteriori indagini, non e soggetto al Sindacato della Corte di Cassazione, purche sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori logici o giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)