Sez. 3, Sentenza n. 1031 del 10/04/1973 (Rv. 363465 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PROVE ESPERITE NEL GIUDIZIO O NELLA ISTRUTTORIA PENALE - RILEVANZA NEL GIUDIZIO CIVILE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PROVE ESPERITE NEL GIUDIZIO O NELLA ISTRUTTORIA PENALE - RILEVANZA NEL GIUDIZIO CIVILE.*
In base al principio dell'unita della funzione giurisdizionale le prove raccolte nel procedimento penale con le garanzie di legge, ancorche sia intervenuta l'amnistia, ben possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento, circa la sufficienza di tali prove e la superfluita di ulteriori indagini, non e soggetto al Sindacato della Corte di Cassazione, purche sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori logici o giuridici. (Conf 211/71, mass n 349630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)