Sez. L, Sentenza n. 7104 del 24/06/1991 (Rv. 472815 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Impugnazione per ragioni diverse dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Mancata deduzione o deduzione tardiva di tale inosservanza da parte dell'interessato - Accertamento d'ufficio del giudice, contenuto nella sentenza - Vizio di ultrapetizione della sentenza - Deduzione del vizio in Cassazione - Conseguenze - Licenziamento intimato da un imprenditore con meno di sedici dipendenti - Sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989 - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere
La sentenza che accerti l'illegittimità del licenziamento per inosservanza delle prescrizioni contenute nei primi tre commi dello art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in difetto di specifica domanda dell'interessato, che abbia impugnato l'atto di recesso per ragioni diverse - senza dedurre o deducendo solo tardivamente il suddetto profilo di illegittimità - è viziata per ultrapetizione, che, ove dedotta con ricorso per Cassazione, comporta, con riguardo a licenziamento intimato da imprenditore con meno di sedici dipendenti, la preclusione della possibilità di applicare la regola sopravvenuta, in pendenza del giudizio di Cassazione, risultante dalla sentenza 25 luglio 1989 n. 427, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei commi secondo e terzo del citato art. 7, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità di licenziamento per motivi disciplinari irrogati dalle imprese di piccole dimensioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)