Sez. L, Sentenza n. 3271 del 20/03/2000 (Rv. 534901 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Impugnativa - Collocamento dei lavoratori in mobilità - Rilievo dei relativi vizi procedurali - Specifica deduzione nell'ambito della domanda giudiziale - Necessità - "Ratio".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione di una procedura diretta al collocamento di lavoratori in mobilità a norma dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, il giudice di merito non può (per non incorrere nel vizio di extrapetizione) prendere in considerazione eventuali ragioni di illegittimità della procedura stessa, in difetto di specifiche censure, in applicazione del principio di carattere processuale secondo cui la parte che chiede al giudice un determinato provvedimento è tenuto ad allegare tutte le circostanze e gli elementi di fatto che giustificano la proposizione della domanda, principio che, in caso di deduzione dell'illegittimità di un licenziamento, comporta la necessità di indicare i vizi di forma o di sostanzia che inficiano lo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)