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Sez. 1, Sentenza n. 265 del 14/12/2011 Ud. (dep. 11/01/2012) Rv. 252045 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato - Stato di necessità - Fattispecie - Esclusione - Giustificato motivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252045-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dalla necessità di ricongiungersi alla moglie in stato di gravidanza, che può eventualmente legittimare una richiesta di autorizzazione. (La Suprema Corte ha precisato che la predetta situazione non può assumere rilievo neanche quale <<giustificato motivo>>, in un quadro normativo che ragionevolmente riconosce efficacia al giustificato motivo soltanto per il mancato allontanamento, non anche per il reingresso abusivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)