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Sez. 6, Ordinanza n. 3774 del 23/10/1992 Cc. (dep. 15/12/1992) Rv. 192612 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione | Ricorso per vizio di motivazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/192612-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione

L'ordinanza di archiviazione è impugnabile nei limiti segnati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., con rinvio all'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione delle parti e la possibilità delle stesse di intervenire. È pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso la predetta ordinanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)