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Sez. 5, Sentenza n. 14564 del 07/03/2017 Cc. (dep. 24/03/2017) Rv. 269720 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ricorso per violazione del contraddittorio "sostanziale" - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269720-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

Il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto per violazione del contraddittorio cd. "sostanziale", con cui si lamenti il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato, nonchè alla necessità di investigazioni suppletive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)