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Sez. L, Sentenza n. 3789 del 29/07/1978 (Rv. 393330 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LAVORO DEI MINORI DI ETA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO INFERIORE A QUELLO DEI LAVORATORI MAGGIORENNI - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - INVALIDITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLO ART 10, PARTE COMUNE, CCNL 17 GENNAIO 1973 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI IN CEMENTO.*
Stato
decisa il 1978-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393330-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LAVORO DEI MINORI DI ETA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO INFERIORE A QUELLO DEI LAVORATORI MAGGIORENNI - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - INVALIDITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLO ART 10, PARTE COMUNE, CCNL 17 GENNAIO 1973 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI IN CEMENTO.*

E nulla, per violazione dell'art 37, terzo comma seconda parte, della Costituzione, la clausola con la quale, in un contratto collettivo o in un contratto individuale di lavoro, le parti abbiano stabilita, a parita della qualifica e delle mansioni e, nell'ambito di una medesima posizione giuridica status del lavoratore nell'azienda, un trattamento retributivo dei lavoratori minorenni inferiore a quello dei lavoratori maggiorenni. (principio applicato in relazione all'art 10 (parte comune) del CCNL 17 gennaio 1973, per i dipendenti delle aziende produttrici di manufatti in cemento, che prevede un trattamento economico inferiore per i lavoratori infradiciottenni rispetto a quello previsto per gli operai di eta superiore ai diciotto anni).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37 com. 3, Cod. Civ. art. 2076, Contr. Coll. 17/01/1973 num. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)