Sez. 3, Sentenza n. 16091 del 13/11/1978 Ud. (dep. 20/12/1978) Rv. 140642 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - CASI IN CUI E OBBLIGATORIO - ALTRI CASI - FACOLTATIVITA.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - CASI IN CUI E OBBLIGATORIO - ALTRI CASI - FACOLTATIVITA.*
Il prolungamento dei termini di comparizione e obbligatorio solo quando tra il comune di residenza dell'imputato e la Sede del magistrato procedente vi sia una distanza non inferiore a duecento chilometri, se e possibile l'uso dei mezzi ferroviari, e a trenta chilometri se manca il collegamento ferroviario; in ogni altro caso il prolungamento e puramente discrezionale e il giudice non e quindi tenuto a concederlo quando la distanza sia inferiore a quella precisata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)