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Sez. 5, Sentenza n. 5391 del 04/04/2012 (Rv. 622223 - 01)

MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONTRATTI DI ESERCIZIO MINERARIO | Contratti di diritto privato per lo sfruttamento di cave - Natura del contratto - Previsione di un termine finale - Vendita immobiliare - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622223-01

MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONTRATTI DI ESERCIZIO MINERARIO

Il contratto avente per oggetto lo sfruttamento di una cava non può essere inquadrato nello schema della vendita immobiliare, ove ad esso sia apposto un termine finale, attesa l'impossibilità tecnico-giuridica, nel nostro ordinamento, di una vendita sottoposta a termine finale per l'inammissibilità della proprietà temporanea, essendo invece esso tipicamente sussumibile, ai sensi degli artt. 820 e 1615 cod. civ., nella figura del contratto di affitto. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la clausola della temporaneità aveva significato dirimente per escludere l'inquadramento della fattispecie nel contratto di vendita immobiliare, anche in presenza della previsione della rinuncia all'ipoteca legale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)