Sez. 1, Sentenza n. 9785 del 16/09/1995 (Rv. 494043 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONTRATTI DI ESERCIZIO MINERARIO | Contratti di diritto privato per lo sfruttamento di cave - Natura di vendita mobiliare o immobiliare ovvero di affitto - Qualificazione riservata al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONTRATTI DI ESERCIZIO MINERARIO
I contratti di diritto privato aventi per oggetto lo sfruttamento di cave possono assumere configurazioni giuridiche diverse, a seconda dell'intenzione dei contraenti; essi possono infatti concretare: a) una vendita immobiliare, quando il negozio abbia ad oggetto il giacimento nella sua complessiva stratificazione intesa in unità di superficie e di volume e ne sia previsto il completo trasferimento per un prezzo commisurato al volume dell'intera cava; b) una vendita mobiliare, se le parti abbiano invece considerato il prodotto dell'estrazione, ragguagliato a peso o a misura; c) un contratto riconducibile nello schema dell'affitto, quando l'intenzione dei contraenti sia invece finalizzata allo scopo di consentire il godimento (sfruttamento) temporaneo del bene secondo la sua destinazione. La qualificazione giuridica di un contratto avente per oggetto lo sfruttamento di una cava, se la censura investa la ricostruzione della volontà delle parti, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, atteso che l'erronea qualificazione giuridica di un contratto è denunziabile in questa sede solo per quanto attiene alla determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1615, DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)