Sez. 3, Sentenza n. 2102 del 22/06/1968 (Rv. 334246 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA GIURIDICA - EFFETTI - CONDANNA GENERICA AI DANNI EMESSA, IN SEDE PENALE, A FAVORE DELL'ASSICURATO, PARTE CIVILE - PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA ANCHE ALL'AZIONE DELL'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA GIURIDICA - EFFETTI - CONDANNA GENERICA AI DANNI EMESSA, IN SEDE PENALE, A FAVORE DELL'ASSICURATO, PARTE CIVILE - PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA ANCHE ALL'AZIONE DELL'ASSICURATORE.*
La surrogazione dell'assicuratore, che abbia pagato l'indennita all'assicurato, colpito da un evento dannoso, nella posizione giuridica di costui verso il danneggiante, a norma dell'art. 1916 cod. civ., si risolve in una peculiare Forma di successione, a titolo particolare, nel diritto di credito alla prestazione risarcitoria, spettante allo assicurato nei confronti dell'autore del danno, nel senso che l'assicurato viene ad essere, in via surrogatoria, legittimato ad esercitare, contro il responsabile dell'evento dannoso, lo stesso diritto che avrebbe potuto far valere l'assicurato qualora egli non gli avesse corrisposto l'indennizzo. Pertanto, se, per effetto del giudicato penale, recante la condanna generica del danneggiante al risarcimento dei danni verso l'assicurato costituitosi parte civile, il diritto di costui alla prestazione risarcitoria da liquidare, gia soggetto a prescrizione breve, viene a beneficiare, ex art. 2953 cod. civ., della prescrizione lunga (decennale), non puo non fruire dell'analoga prescrizione l'assicuratore, nell'Esercizio dell'Azione surrogatoria prevista dall'art. 1916 cod. civ., esercitando egli, contro il responsabile dell'evento dannoso, lo stesso diritto originariamente spettante all'assicurato. (V. 421-67, massima n. 326343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)