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Sez. 2, Sentenza n. 9411 del 06/03/1978 Ud. (dep. 13/07/1978) Rv. 139694 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI PROFITTO - PROFITTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139694-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI PROFITTO - PROFITTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Il concetto di profitto, in tema di furto, va inteso in senso ampio, cosi da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volonta in danno della persona offesa. Risponde pertanto di furto l'agente che sottragga una cosa mobile altrui al solo fine di far dispetto al suo detentore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)