Sez. L, Sentenza n. 5620 del 15/11/1985 (Rv. 442810 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONTESTAZIONE DELLA MISURA DELLA RIVALUTAZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - REQUISITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONTESTAZIONE DELLA MISURA DELLA RIVALUTAZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - REQUISITI.*
La parte, la quale, in Sede di legittimità, contesta l'esattezza della misura della rivalutazione del credito di lavoro operata ex art. 429, terzo comma, cod.proc. civ., dalla sentenza impugnata, deve indicare gli elementi di fatto decisivi, che, se esaminati dal giudice del merito, avrebbero potuto indurlo ad una diversa quantificazione di detto danno, dimostrando di aver subito un concreto pregiudizio in conseguenza della violazione del principio che impone il riferimento esclusivo agli indici trimestrali dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, a norma dell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ..- (V 1091/82, mass n 418964).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)