Sez. L, Sentenza n. 1091 del 20/02/1982 (Rv. 418964 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'INDICE DEI PREZZI CALCOLATI DALL'ISTAT - NECESSITÀ - OMISSIONE - ANNULLABILITÀ DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'INDICE DEI PREZZI CALCOLATI DALL'ISTAT - NECESSITÀ - OMISSIONE - ANNULLABILITÀ DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
La rivalutazione dei crediti di lavoro prevista dal terzo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. deve essere effettuata dal giudice con esclusivo riferimento all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria a norma dell'art. 150 (nuovo testo) disp. Att. Cod. proc. civ., restando conseguentemente precluso il ricorso ad altri criteri di liquidazione. Peraltro, la violazione di tale principio, valido anche nel caso di materiale indisponibilità dei predetti indici, che il giudice deve comunque acquisire nei modi di legge, non comporta di per sè lo annullamento della decisione impugnata, ove la parte interessata non deduca di aver subito un pregiudizio concreto in conseguenza della anzidetta violazione. (V 1377/81, mass n 412009; (V 181/79, mass n 396245; (Conf 4319/80, mass n 408184).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)