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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 17/01/2014 (Rv. 629030 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Convocazione del sanitario in istruttoria disciplinare ex art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Mancata presentazione - Illecito disciplinare per omessa collaborazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629030-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA

In applicazione del principio "nemo tenetur contra se edere", il sanitario convocato in sede istruttoria, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, per rispondere in ordine ad un esposto presentato nei suoi confronti riguardo ad ipotesi di illecito disciplinare, non è tenuto ad osservare il dovere di verità, né a fornire chiarimenti, sicché la mancata presentazione a tale convocazione non integra l'illecito disciplinare previsto dall'art. 1 del codice di deontologia medica, che sancisce il dovere del sanitario di prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio ordine professionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)