Sez. 2 - , Sentenza n. 23131 del 17/09/2019 (Rv. 655246 - 03)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Convocazione del sanitario in istruttoria disciplinare ex art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Mancata presentazione - Illecito disciplinare per omessa collaborazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA
In applicazione del principio "nemo tenetur contra se edere", il sanitario convocato in sede istruttoria, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950, per rispondere riguardo ad ipotesi di illecito disciplinare, non è tenuto ad osservare il dovere di verità, né a fornire chiarimenti, sicché la mancata presentazione a tale convocazione non integra l'illecito disciplinare previsto dall'art. 64 del codice di deontologia medica, che sancisce il dovere del sanitario di collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)