Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16275 del 20/06/2018 (Rv. 649788 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Presupposti - Danno grave - Prova del “fumus persecutionis” - Esclusione - Differenza con i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico - Diverso grado di personalizzazione del rischio.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine d'integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettere a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del "fumus persecutionis", non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poiché tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello "status" di rifugiato politico. In riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 14, del d.lgs. n. 251 del 2007, inoltre, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, presente nel Paese in cui lo straniero dovrebbe fare ritorno, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente protezione nella situazione di pericolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)