Sez. 5, Sentenza n. 1100 del 29/01/2002 (Rv. 551924 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie di valore superiore a cinque milioni - Assistenza tecnica - Necessità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui impone che nelle controversie tributarie di valore superiore a cinque milioni di lire il ricorso sia sottoscritto dal difensore, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost; infatti, la difesa tecnica è componente essenziale del diritto di difesa né è configurabile un sistema in cui l'inammissibilità consegua alla mancata ottemperanza della parte all'ordine giudiziale di munirsi di difensore, in quanto una tale disciplina sarebbe incompatibile con la natura impugnatoria del processo tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 542, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)