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Sez. 5, Sentenza n. 5255 del 28/02/2008 (Rv. 602587 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parte privata sprovvista di assistenza tecnica - Ordine della commissione tributaria di conferire incarico al difensore abilitato - Necessità - Mancata emanazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602587-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, l'assistenza di un difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali, ma è solo fonte di un dovere per il giudice adito di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza, derivando l'inammissibilità solo dall'inottemperanza di detto ordine; ne consegue che la sentenza che accolga il ricorso del contribuente, senza rilevare il difetto di rappresentanza, non è nulla, in quanto il solo contribuente ha un interesse giuridicamente tutelato a rilevare la mancata emanazione dell'invito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)