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Sez. 3, Ordinanza n. 24264 del 30/07/2026 (Rv. 679495-01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo esecutivo - Statuizione sulle spese - Impugnazione - In conformità al regime del provvedimento che le riguarda - Conseguenze - Provvedimento di estinzione tipica - Reclamo - Necessità. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE - In genere. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679495-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di spese del processo esecutivo, l'impugnazione della statuizione su di esse segue il regime del provvedimento che le riguarda, con la conseguenza che se il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato estinto per cause tipiche il processo senza liquidare le spese ex art. 632 c.p.c., l'omessa statuizione va impugnata con il reclamo ex art. 630 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)