Sez. 3, Sentenza n. 19540 del 26/08/2013 (Rv. 627753 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Estinzione - Condanna del debitore alle spese - Mezzo di impugnazione - Reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. - Necessità - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
Ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)