diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 28532 del 04/05/2021 Ud. (dep. 22/07/2021) Rv. 281805 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Accoglimento dei motivi proposti dall'imputato - Esclusione di uno o più connotati di maggior aggravamento della recidiva - Conferma del giudizio di equivalenza tra circostanze - Conferma del trattamento sanzionatorio - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281805-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, escluda uno o più connotati di maggior aggravamento della recidiva (nella specie, riqualificando solo come infraquinquennale, la recidiva contestata e ritenuta dal primo giudice, altresì specifica e reiterata), può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)