Sez. 4 - , Sentenza n. 29599 del 07/10/2020 Ud. (dep. 26/10/2020) Rv. 279712 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Accoglimento dei motivi proposti dall'imputato - Esclusione di una circostanza aggravante o riconoscimento di un'ulteriore circostanza attenuante - Conferma del giudizio di equivalenza tra circostanze - Conferma del trattamento sanzionatorio - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)