Sez. 1, Sentenza n. 10901 del 16/10/1991 (Rv. 474218 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Attribuzione - Presupposti indefettibili ex art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificata dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - Mancanza di mezzi adeguati od oggettiva impossibilità di procurarseli - Criteri ulteriori - Rilevanza - Ambito.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere
L'attribuzione dell'assegno di divorzio, nella nuova formulazione dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)