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Sez. 1, Sentenza n. 353 del 18/01/1979 (Rv. 396450 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - CREDITI PREDEDUCIBILI - DEBITI CONTRATTI NEL CORSO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INCLUSIONE - DEBITI CONTRATTI DALL'IMPRENDITORE DOPO L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396450-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - CREDITI PREDEDUCIBILI - DEBITI CONTRATTI NEL CORSO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INCLUSIONE - DEBITI CONTRATTI DALL'IMPRENDITORE DOPO L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*

L'art 111 primo comma n 1 della legge fallimentare, il quale prevede il pagamento in prededuzione, oltre che delle spese procedurali, dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'Esercizio dell'impresa, se autorizzata, trova applicazione estensiva con riguardo ai debiti contratti nel corso dell'amministrazione controllata, in relazione alla sua finalita istituzionale di consentire la gestione dell'impresa insolvente in previsione di un possibile risanamento, ma non anche con riguardo a quelli contratti dall'imprenditore dopo l'ammissione al concordato preventivo, stante la funzione meramente liquidatoria di tale ultima procedura, rispetto alla quale rimane indifferente l'eventuale continuazione dell'Esercizio dell'impresa da parte del debitore. (Conf 395/78, mass n 389696; (Conf 3943/76, mass n 382611).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)