Sez. 1, Sentenza n. 395 del 27/01/1978 (Rv. 389696 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI NEL CORSO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE - DEBITI CONTRATTI DALL'IMPRENDITORE DOPO LA SUA AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI NEL CORSO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE - DEBITI CONTRATTI DALL'IMPRENDITORE DOPO LA SUA AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art 111 primo comma n 1 del RD 16 marzo 1942 n 267, il quale, in deroga al principio della par condicio creditorum, ammette in prededuzione il pagamento, oltre che delle spese procedurali, dei debiti contratti dagli organi concorsuali per l'amministrazione del fallimento e per l'eventuale continuazione dell'Esercizio dell'impresa, puo trovare applicazione estensiva con riguardo ai debiti contratti nel corso della amministrazione controllata, in relazione alla sua finalita istituzionale di consentire la gestione dell'impresa insolvente in previsione di un possibile risanamento, ma non anche con riguardo ai debiti contratti dall'imprenditore dopo la sua ammissione al concordato preventivo, stante la funzione meramente liquidatoria di tale ultima procedura, rispetto alla quale rimane estranea ed indifferente l'eventuale continuazione dell'Esercizio dell'impresa da parte del debitore. (V 3943/76, mass n 382611; (V 2691/74, mass n 371147).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)