Sez. L, Sentenza n. 15353 del 09/08/2004 (Rv. 575315 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Pronuncia sostitutiva della volontà delle parti - Obbligo degli arbitri di adottare una forma determinata o di motivare la propria decisione - Sussistenza - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
Nell'arbitrato irrituale o libero le parti si affidano alla volontà espressa dagli arbitri, quali loro mandatari, in sostituzione della volontà delle parti stesse; tale manifestazione di volontà non esige forme particolari, né è soggetta all'obbligo della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)