Sez. 3, Sentenza n. 9111 del 29/08/1995 (Rv. 493782 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Verbali redatti da pubblici ufficiali - Rilevanza probatoria.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso, a norma dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti da questi personalmente compiuti nonché dei fatti avvenuti in presenza dei medesimi, ma non dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità questi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)