Sez. 1, Sentenza n. 2872 del 24/03/1994 (Rv. 485902 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Assegno di divorzio - Determinazione - Comportamenti a base della rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia - Valutabilità - Presupposto.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere
In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, le "ragioni della decisione" - intese con riguardo ai comportamenti che hanno cagionato la rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia - possono essere prese in considerazione dal giudice, unitamente a tutti gli altri elementi indicati nell'art. 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, soltanto nella fase della concreta determinazione dell'assegno, come criterio di moderazione dell' ammontare del medesimo, e postulano quindi il previo accertamento della sussistenza del diritto del richiedente sulla base del solo "criterio assistenziale". Ne consegue che è del tutto superflua l'indagine sugli anzidetti comportamenti dei coniugi e sulla ricorrenza del cosiddetto "presupposto risarcitorio", quando il giudice del merito, in esito alla globale valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia stabilito che l'ex coniuge richiedente dispone di "mezzi adeguati", ovvero che il coniuge sul quale dovrebbe gravare l'assegno è privo delle necessarie risorse economiche.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)