Sez. 1, Sentenza n. 7990 del 02/09/1996 (Rv. 499419 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Determinazione - Criteri.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio le "ragioni della decisione" postulano il previo accertamento della sussistenza del diritto del richiedente sulla base del solo criterio assistenziale e, quindi, possono essere prese in considerazione dal giudice, unitamente a tutti gli altri elementi indicati nell'art. 5 comma sesto della legge 1 dicembre 1970 n. 898, soltanto nella fase della concreta determinazione dell'assegno, come criterio di moderazione del suo ammontare, ma non anche ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile. Ne deriva che l'accertamento della loro sussistenza diventa superfluo, quando risulti che il coniuge richiedente fruisca di mezzi adeguati.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)