diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13176 del 26/11/1999 (Rv. 531516 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ipotesi degli artt. 353 e 354 cod.proc.civ. - Tassatività.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531516-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il giudice d'appello, all'infuori delle tassative ipotesi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ha il potere-dovere di decidere la causa nel merito, pur se il giudizio di primo grado sia stato definito dal giudice di prima istanza o debba essere definito dallo stesso giudice del gravame con una pronuncia di nullità, non essendogli consentita la definizione dell'intero giudizio in ragione della nullità riscontrata con riguardo ad atti del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)