Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003 (Rv. 560327 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA | Obbligo per il giudice d'appello di trattare la causa nel merito - Ipotesi di rinvio della causa al primo giudice - Carattere tassativo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA
Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estensibili analogicamente; ne consegue che il giudice di appello non soltanto dovrà disporre la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte rimasta contumace in primo grado di svolgere tutte quelle attività che, a cagione della nullità le sono state precluse, non potendo trovare applicazione il divieto dello "jus novorum" in tutti i casi in cui il giudizio di primo grado non si sia regolarmente svolto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)