Sez. U, Sentenza n. 5359 del 22/10/1984 (Rv. 437067 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - IN GENERE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AFFIDAMENTO IN APPALTO, AD OPERA DI UNA AZIENDA MUNICIPALIZZATA, IN FAVORE DI UN PRIVATO DI PARTE DELL'INDICATO SERVIZIO - CONSEGUENZE - RICORRENZE DI UN APPALTO DI MERE PRESTAZIONI LAVORATIVE - CONDIZIONI LIMITI.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - IN GENERE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AFFIDAMENTO IN APPALTO, AD OPERA DI UNA AZIENDA MUNICIPALIZZATA, IN FAVORE DI UN PRIVATO DI PARTE DELL'INDICATO SERVIZIO - CONSEGUENZE - RICORRENZE DI UN APPALTO DI MERE PRESTAZIONI LAVORATIVE - CONDIZIONI LIMITI.*
Qualora un'azienda municipalizzata, esercente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidi in appalto ad un privato una parte del servizio stesso, riguardante una determinata zona del territorio comunale, il dipendente dell'appaltatore può invocare la ricorrenza di un'appalto di mere prestazioni lavorative, e quindi di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con detta azienda (deducibile davanti al giudice ordinario, vertendosi in tema di rapporto con una struttura di tipo imprenditoriale distinta da quella pubblicistica del comune), solo ove sussista l'ipotesi contemplata dall'art.1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, cioè dell'impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature dell'appaltante, mentre, nel diverso caso in cui l'appaltatore operi con organizzazione e gestione propria, restano applicabili i successivi artt. 3 e 4 della citata legge, in forza dei quali il suddetto dipendente ha soltanto la possibilità di far valere (entro un anno dalla cessazione dell'appalto) l'obbligazione solidale dell'appaltante in ordine al trattamento retributivo e previdenziale. (V 1885/82, mass n 419730).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)